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	<title>separazione Archivi - Laboratorio Del Possibile</title>
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	<title>separazione Archivi - Laboratorio Del Possibile</title>
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		<title>Genitore preferito, genitore rifiutato…pater familias</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 14:55:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Quando una coppia di genitori si separa, i figli si trovano immediatamente nell’occhio del ciclone.&#160; Innanzitutto, due coniugi/compagni che si lasciano non smettono &#8211; per incanto &#8211; di essere genitori anzi.&#160; In realtà, questo succede molto spesso ed è per certi versi sorprendente constatare come la capacità genitoriale non vada di pari passo con la capacità di procreare.&#160; Generalizzare questo [&#8230;]</p>
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<p>Quando una coppia di genitori si separa, i figli si trovano immediatamente nell’occhio del ciclone.&nbsp;</p>



<p>Innanzitutto, due coniugi/compagni che si lasciano non smettono &#8211; per incanto &#8211; di essere <strong>genitori </strong>anzi.&nbsp;</p>



<span id="more-1107"></span>



<p>In realtà, questo succede molto spesso ed è per certi versi sorprendente constatare come la capacità genitoriale non vada di pari passo con la capacità di procreare.&nbsp;</p>



<p>Generalizzare questo tipo di situazioni raramente è la cosa giusta, però è possibile affermare che per i “componenti” generati dall’unione dei separandi, la fine del menage familiare rappresenti un evento che ha tutte le caratteristiche di un trauma. &nbsp;</p>



<p>E’ altrettanto vero che – proprio per questo – gli adulti dovrebbero continuare ad esercitare una funzione genitoriale scevra da eventuali dinamiche conflittuali presenti fra loro.</p>



<p>Mettiamo da parte il libro dei sogni e veniamo al dunque.</p>



<p>Il tema è ricorrente: il collocamento e l’affido dei figli.&nbsp;</p>



<p>Sorvoliamo tutte quelle situazioni dove i genitori (magari con grande sforzo) marciano ancora uniti riguardo al “bene supremo dei figli” e si accordano.&nbsp;</p>



<p>Concentriamoci invece su quelle situazioni in cui i figli diventano un “bene” conteso, da spartire – nel migliore dei casi &#8211; in maniera “salomonica” andando incontro ai desideri/bisogni degli adulti, a dispetto delle necessità dei minori.</p>



<p>L’esperienza ci insegna che solitamente i figli, soprattutto di una determinata fascia d’età, fantasticheranno per molto tempo il ricongiungimento della coppia, anche di fronte ad un evidente nuova “presenza” al fianco di uno o di entrambi.</p>



<p>A fronte di tutto questo, ci chiediamo come sia possibile invece (ed è la prassi) non dare il giusto valore alla volontà dei figli di vivere prevalentemente con uno di loro o quando – addirittura – c’è il rifiuto dell’altro?</p>



<p>Da almeno 15 anni, nei tribunali italiani – a dispetto di leggi e convenzioni internazionali – non solo viene negato al minore lo status di soggetto di diritto, con pensieri e volontà propria, ma la lettura che si fa del rifiuto è sempre e solo una: i figli sono stati manipolati e indotti ad alienare il genitore.&nbsp;</p>



<p>Il manipolatore? Ovvio: l’altra parte della (ex) coppia, la madre (non si hanno notizie di padri alienanti).&nbsp;</p>



<p>Un’anomalia, questa, che si va ad aggiungere ad altre nostre “peculiarità”, come il record di denunce archiviate per violenza domestica e le condanne internazionali sulle inadeguatezze/incapacità dei nostri Tribunali di “riconoscere” alcuni specifici reati (violenza domestica; sessuale; abusi; maltrattamenti; pedofilia). &nbsp;</p>



<p>Ma diamo un’occhiata al frutto del lavoro di studiosi e ricercatori. &nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Le ricerche dimostrano che i figli hanno un genitore preferito, tale sulla base di una serie di considerazioni personali formatesi nell’arco della loro vita. La scelta del genitore da parte del bambino avverrebbe su criteri di “merito”. Nello specifico, la presenza reale e sostanziale (nel corso degli anni) nella quotidianità, negli avvenimenti emotivamente significativi per il minore. I figli non vorrebbero e non dovrebbero mai trovarsi di fronte a tale scelta ma quando non è possibile fare altrimenti la stessa andrebbe rispettata. Preferire vivere con un genitore non significa assolutamente non amare l’altro, molto più semplicemente, non hanno il dono dell’ubiquità e non possono scindersi.&nbsp;</li><li>Ergo, quando un figlio rifiuta un genitore si dovrebbero indagare adeguatamente le motivazioni sottostanti e non liquidarle – di default – come mero tentativo di alienazione parentale (che andrebbe provata non solamente dichiarata) …e se ne dovrebbe chiedere conto al rifiutato. Sempre i dati (non le fantasie) ci dicono che dietro il rifiuto di un figlio, quasi sempre si nasconde un maltrattante, un abusante o nella migliore delle ipotesi, un genitore assente.&nbsp; Evidentemente, questo non sembra rivestire particolare importanza per gli “addetti ai lavori”. In questo contesto, il rischio che si consegnino vittime innocenti nelle mani di orchi o di genitori inadeguati è altissimo.&nbsp;</li><li>Al contrario, si preferisce la soluzione più “economica”, scaricare le colpe sul genitore accudente, definito via via “ostativo”, “malevolo” “simbiotico” (la lista di definizioni è lunga); nei casi in cui non ci si può appigliare a nient’altro anche “troppo capace”.&nbsp;</li></ul>



<p>Dulcis in fundo, l’interpretazione distorta della legge 54/2006 sull’affido condiviso ha seriamente compromesso lo stato di diritto di donne e bambini, riportando indietro questo paese ai tempi del <em>“pater familias”, </em>titolare delle potestà su persone e cose.&nbsp;</p>



<p>Se però vogliamo intestare tale disastro esclusivamente alla patologia del sistema (o alle mancanze di qualcuno) siamo ben lontani dalla soluzione.</p>



<p>E’ la politica il mandante, il sistema (e la rete di complicità che lo supporta) è solo l’esecutore.&nbsp;</p>



<p>Trattasi di un determinato progetto politico: ripristinare attraverso la sistematica compressione dei diritti un modello familiare in cui la donna deve ritornare al suo ruolo “naturale” di madre e moglie (vedi <strong><em>angelo del focolare</em></strong>). Una donna dipendente economicamente dal coniuge, chiamata ad accudire la famiglia e &#8211; più in là &#8211; ad assistere gli anziani genitori di entrambi.</p>



<p>Il tentativo – a suo tempo scongiurato– di chiudere il cerchio con il disegno di legge 735, più noto come decreto Pillon, ne è la prova.</p>



<p>Ci riproveranno.&nbsp;</p>



<p>Lo stanno già facendo, con la complicità di una marea di ancelle a cui è stato concesso di pasteggiare ai tavoli del potere.</p>



<p>Per noi rane è tempo di uscire dalla comfort zone…prima che sia troppo tardi, prima dell’ebollizione.</p>



<p>Fino a quel momento, #siamotutteinpericolo &nbsp;</p>



<p>Pieranna Pischedda, Psicologa</p>



<p></p>



<p>                         </p>
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		<title>Lo strano caso dei prelievi coatti e TSO</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2023/11/15/lo-strano-caso-dei-prelievi-coatti-e-tso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:35:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il trattamento sanitario obbligatorio è un intervento caratterizzato da motivata necessità ed urgenza. Deve essere disposto dal Sindaco del comune in cui il soggetto si trova e in presenza di due certificazioni mediche motivate, una delle quali appartenenti al servizio pubblico (solitamente Psichiatria della ASL).  Trattasi di un provvedimento da utilizzare con cautela e con cognizione di causa in quanto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il trattamento sanitario obbligatorio è un intervento caratterizzato da motivata necessità ed urgenza. Deve essere disposto dal Sindaco del comune in cui il soggetto si trova e in presenza di due certificazioni mediche <strong>motivate,</strong> una delle quali appartenenti al servizio pubblico (solitamente Psichiatria della ASL). </p>



<span id="more-1105"></span>



<p>Trattasi di un provvedimento da utilizzare con cautela e con cognizione di causa in quanto rappresenta una privazione della libertà del cittadino.&nbsp;</p>



<p>Ergo, come si concilia tutto questo con l’uso e l’abuso che ne viene fatto &#8211; sulla pelle di minori e madri &#8211; nell’occasione dei prelievi coatti eseguiti in nome del diritto del minore alla bi-genitorialità?</p>



<p>Voglio essere più chiara: com’è possibile che a delle persone <strong>sane</strong> e <strong>non in pericolo</strong> venga praticato un intervento riservato a situazioni straordinarie (crollo psicotico, minaccia di suicidio, crisi di astinenza) e gravi?&nbsp;</p>



<p>Se, tra chi legge, c’è chi non ha ancora visto (o non sa) un video su quello che succede (in casa, a scuola, addirittura in ospedale) lo/a invito a farlo; deve solo andare su youtube e digitare.&nbsp;</p>



<p>Sentirete le urla strazianti e disperate di poveri innocenti che vengono portati via come se &#8211; anzi peggio – fossero dei pericolosi terroristi di hamas (o nostrani mafiosi) da agenti in borghese con la pistola; agenti in divisa; assistenti sociali; personale sanitario delle ambulanze.&nbsp;</p>



<p>Stesso discorso per le madri (qualcuna è stata anche ammanettata e denunciata), nonni e conoscenti che cercano di opporsi o anche solo tranquillizzare il minore riguardo a quello che sta succedendo.&nbsp;</p>



<p>Pensate un po’, almeno una decina di adulti che prelevano con violenza (magari dopo avere sfondato le porte di casa) un minore “strappandolo” alla propria vita (affetti, amicizie, sport, interessi) per consegnarlo ad una struttura (magari una di quelle nate ad hoc), isolandolo completamente dal suo presente.&nbsp;</p>



<p>&nbsp;Tutto questo per garantire al “fortunato” il diritto a non perdere la relazione con il genitore da lui rifiutato.&nbsp;</p>



<p>Per il sistema deputato ad occuparsi del suo benessere, quel rifiuto è immotivato, anzi è frutto di una manipolazione da parte dell’altro genitore.&nbsp;</p>



<p><strong>Sempre.</strong></p>



<p>In casa famiglia, il minore dovrà avviare un percorso di riavvicinamento al genitore rifiutato attraverso la privazione di tutto ciò che lo possa impedire.&nbsp;</p>



<p>Lo chiamano <strong>reset</strong>, un termine che si usa con i computer.&nbsp;</p>



<p>In questo ribaltamento della realtà, non è all’adulto che si chiede di intraprendere un percorso di crescita – personale e genitoriale &#8211; al fine di acquisire nuove competenze e nuovi strumenti in grado di ricucire una relazione sfilacciata.&nbsp;</p>



<p>Certo che no, dovrà essere il minore a perdere tutto in modo da riuscire a&nbsp;</p>



<p>ri-apprezzare il poco. &nbsp; &nbsp;</p>



<p>Nel frattempo che la “scheda madre” del minore venga ripulita dai dati “nocivi”, lo stesso sviluppa sintomi importanti in seguito all’internamento forzato e per questo sottoposto a farmacologia psichiatrica.&nbsp;</p>



<p>Trattenuti contro la loro volontà; isolati da tutto e da tutte le figure di riferimento; psichiatrizzati. A questi bambini vengono negati i più elementari diritti:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>vivere con il genitore accudente;&nbsp;</li><li>la certezza e sicurezza delle mura domestiche;&nbsp;</li><li>la certezza della quotidianità e di una vita sociale.&nbsp;</li></ul>



<p><strong>Vogliamo ancora tollerare questo abominio?</strong></p>



<p>#figli strappati #madristrappate #paterfamilias #violenzaistituzionale #prelievicoatti&nbsp; #abolizionelegge54 #farerete #nonstaremozitte &nbsp;</p>



<p>Pieranna Pischedda, Psicologa                            </p>
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		<title>Separazione, Conflitto, Alta conflittualità … impunità istituzionale</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2023/11/12/separazione-conflitto-alta-conflittualita-impunita-istituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 19:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Separarsi dal coniuge, troncare il progetto familiare con un divorzio non è mai una festa, anzi.&#160; Anche quando gli interessati maturano una comune consapevolezza e si separano in maniera consensuale, questo non li esimerà da provare (magari con intensità differenti) determinate sensazioni, emozioni, sentimenti, recriminazioni.&#160; In presenza di figli, le cose si complicano ulteriormente. Dette complicazioni vengono comunemente “sintetizzate” nella [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Separarsi dal coniuge, troncare il progetto familiare con un divorzio non è mai una festa, anzi.&nbsp;</p>



<p>Anche quando gli interessati maturano una comune consapevolezza e si separano in maniera consensuale, questo non li esimerà da provare (magari con intensità differenti) determinate sensazioni, emozioni, sentimenti, recriminazioni.&nbsp;</p>



<span id="more-1103"></span>



<p>In presenza di figli, le cose si complicano ulteriormente. Dette complicazioni vengono comunemente “sintetizzate” nella parola <strong><em>conflitto.&nbsp;</em></strong></p>



<p>Occorre però chiarire cosa si intende con questo termine vista l’interpretazione distorta che se ne fa nell’ambito del diritto di famiglia. &nbsp;</p>



<p>Il conflitto è uno stato della relazione, un ingrediente presente nella nostra quotidianità. Essendo la relazione qualcosa di dinamico, in continua trasformazione, un conflitto &#8211; nel tempo-&nbsp; può aumentare o diminuire d’intensità, risolversi definitivamente oppure temporaneamente.&nbsp;</p>



<p>Ergo, il conflitto non è di per sé negativo, tutt’altro.</p>



<p>Conclamare la conflittualità di una coppia che si separa è come rivendicare la scoperta dell’acqua calda. &nbsp;</p>



<p>Quello che invece non si dice (quasi) mai è che, una volta esaurita la sua funzione “fisiologica”, il conflitto lascia il posto ad una nuova co-genitorialità, spesso più matura della precedente.</p>



<p>E’ vero, vi sono dei casi in cui tale stato perdura, a causa delle difficoltà dei due ex ad elaborare quel mix di senso di sconfitta; fallimento; inutilità; colpa; rabbia; rancore, che una separazione può generare.&nbsp;</p>



<p>Un welfare realmente attento ai bisogni e al benessere dei propri cittadini (di ogni età), dovrebbe prevedere dei servizi specifici (e strutturali), in grado di accompagnare gli interessati in un percorso di elaborazione di quello che &#8211; per certi versi &#8211; potremmo paragonare ad un lutto.&nbsp;</p>



<p>Per descrivere questo stato relazionale è stato coniato il termine&nbsp; di <strong><em>alta conflittualità.</em></strong></p>



<p>Conflitto e alta conflittualità sono diventati uno dei <em>leitmotive</em> nelle cause civili di separazione, con un’accezione esclusivamente negativa.&nbsp;</p>



<p>Serve ricordare, a questo punto, che ci muoviamo nel campo delle <strong><em>relazioni intime</em></strong>.&nbsp;</p>



<p>Non bisogna possedere un QI sopra la norma per capire il difficile compito che attende la giustizia civile chiamata a comprendere e decidere su dinamiche e vissuti emozionali difficili da collocare.&nbsp;</p>



<p>Il legislatore, per venire in soccorso del giudice, ha previsto l’apporto di un consulente esperto, capace di non scivolare e sprofondare in quelle che hanno tutta l’aria di essere delle sabbie mobili.</p>



<p>E qui cominciano i dolori. Spiace ammetterlo, ma sembra proprio che i consulenti esperti non siano <strong>affatto</strong> la norma.&nbsp;</p>



<p>Una diagnosi di alta conflittualità, su cui si basano sentenze che decidono della vita di minori innocenti, necessita – per l’appunto &#8211; di un’adeguata formazione, competenza, esperienza e – <strong>soprattutto</strong> &#8211; di una diagnosi differenziale che la confermi.&nbsp;</p>



<p>Mi spiego meglio. Nel momento in cui si afferma l’esistenza di una relazione altamente conflittuale, le cui caratteristiche sono sovrapponibili con la violenza domestica, bisogna essere in grado di distinguerla dalla stessa prove alla mano, indicando gli strumenti utilizzati e la teoria di riferimento.&nbsp;</p>



<p>Non si può accettare anche solo la possibilità di una violenza domestica (reato grave) <strong>derubricata </strong>ad alta conflittualità (stato relazionale). &nbsp;</p>



<p>Non possiamo accettare, che in virtù di ciò, figli e genitori accudenti vengano&nbsp;</p>



<p>ri-vittimizzati da chi li dovrebbe tutelare.</p>



<p>La carenza / mancanza di formazione dei Giudici è inaccettabile.&nbsp;</p>



<p>Idem per gli avvocati.</p>



<p>Non possiamo accettare Psicologi giuridici incapaci di riconoscere la violenza domestica, ma formati benissimo con teorie spazzatura bandite dalla scienza ufficiale, infilate nella didattica universitaria da chissà chi …e ancora lì.&nbsp;</p>



<p>Non possiamo accettare dei Servizi Sociali investiti di competenze che non gli appartengono (e che non hanno) nonché di un potere inusitato…e mal gestito.&nbsp;</p>



<p>I nostri tribunali sono stati condannati più volte da organismi internazionali per non essere stati in grado di riconoscere la violenza domestica e sessuale; gli abusi e i maltrattamenti sui minori; la pedofilia (un buco nero).&nbsp;</p>



<p>…e a pagare sono <strong>sempre</strong> e <strong>solo</strong> le vittime.</p>



<p>Pieranna Pischedda, Psicologa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #impunitàistituzionale&nbsp;</p>
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		<title>Il disimpegno morale</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/04/23/il-disimpegno-morale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 14:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Prendo spunto dall’ennesimo, grave, episodio di bullismo giovanile &#8211; con tanto di video “navigante” sui social (oramai un must) – con protagoniste delle dodicenni che si accaniscono con calci e pugni su una loro coetanea disabile. Non entro nel merito della (grave) vicenda, mala stessa mi dà il La per parlare del disimpegno morale, un costrutto di Albert Bandura e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prendo spunto dall’ennesimo, grave, episodio di bullismo giovanile &#8211; con tanto di video “navigante” sui social (oramai un <em>must</em>) – con protagoniste delle dodicenni che si accaniscono con calci e pugni su una loro coetanea disabile.</p>



<span id="more-812"></span>



<p>Non entro nel merito della (grave) vicenda, mala stessa mi dà il <em>La</em> per parlare del <strong><em>disimpegno morale</em></strong>, un costrutto di Albert Bandura e della sua Teoria Socialcognitiva (1986).</p>



<p>Il “<em>disimpegno morale</em>”, rappresenta “<em>l’insieme dei dispositivi cognitivi interni, socialmente appresi e costruiti, che liberano l’individuo da sentimenti di autocondanna &#8211; lesivi per l’autostima &#8211; nel momento in cui viene meno il rispetto delle norme.”</em> Nello specifico, unadiminuzione del “senso di responsabilità individuale”, molto frequente nei gruppi, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni. Una sorta di “salvacondotto ad agire” per cui, il soggetto, si autogiustifica e disattiva il controllo sul comportamento, mettendosi, così, al riparo da sentimenti di colpa e di vergogna.</p>



<p>Il disimpegno morale, permette, quindi &#8211; quando si è in presenza del “capro espiatorio del momento” -di “sfogarsi” (insieme al resto del gruppo) sullo stesso,senza che nessuno possa sentirsi minimamente responsabile.</p>



<p>L’abbassamento generale della <em>responsabilità, </em>tra l’altro, per cui “nessuno colpevole tutti innocenti” spiega anche la frequente assenza di difensori della vittima.</p>



<p>Queste situazioni non sono esclusive del mondo giovanile, ma sono presenti a pieno titolo nella vita sociale degli adulti (un gruppo di tifosi, gruppi social, chat…).</p>



<p>Sono, questi, contesti che non esito a definire potenzialmente dannosi e non solo per chi li subisce: la temporanea sospensione dei meccanismi cognitivi &#8211; deputati al controllo e riconoscimento delle nostre condotte sociali &#8211; ci espone al rischio dell’agire comportamenti suscettibili di conseguenze gravi e irreparabili, tali da cambiare per sempre il corso dell’esistenza e di chi ne è stato oggetto e di chi li ha agiti.</p>



<p>Questo costrutto, spiega in parte anche la facilità e la leggerezza con cui TUTTI (o quasi) condividiamo e commentiamo nelle chat e nei vari social, i post che riguardano la vita privata e intima di persone (conosciute e sconosciute), senza pensare minimamente alle eventuali conseguenze.</p>



<p>PierAnnaPischedda</p>



<p class="has-regular-font-size"></p>
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		<item>
		<title>Bullismo: solitudine della vittima e tradimento amicale</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/04/14/bullismo-solitudine-della-vittima-e-tradimento-amicale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 14:09:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tempo fa mi è capitato di partecipare ad un webinar sulle tematiche del bullismo, impreziosito dalla partecipazione di una (ex) vittima: un’attuale (e brillante) studentessa universitaria, “bullizzata”fin dalle scuole medie e per tutte le superiori. Sin dalle prime battute del suo racconto, ricordo di essere rimasta impressionata dal tono di voce (rotta) e dal carico di sofferenza in esso contenuta. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tempo fa mi è capitato di partecipare ad un webinar sulle tematiche del bullismo, impreziosito dalla partecipazione di una (ex) vittima:</p>



<p>un’attuale (e brillante) studentessa universitaria, “bullizzata”fin dalle scuole medie e per tutte le superiori.</p>



<span id="more-754"></span>



<p>Sin dalle prime battute del suo racconto, ricordo di essere rimasta impressionata dal tono di voce (rotta) e dal carico di sofferenza in esso contenuta. Sebbene la condizione di vittima non le appartenesse da qualche anno,il dolore,le domande, il senso di colpa (tipico), era ancora tutto lì, come una ferita che non riescea rimarginare.</p>



<p>Pur non essendo un evento in presenza, percepivo chiaramente lo stesso mio turbamento negli altri partecipanti.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Dopo averci narrato il suo calvario, la ragazza accettò di rispondere ad alcune domande.</p>



<p>Premetto che il canovaccio ricalcava quello “solito”:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>un bullo con problemi familiari importanti;</li><li>un corpo insegnante impaurito/assente/non formato e (soprattutto) solo, a gestire la situazione;</li><li>la solita claque dei coetanei a sostegno del bullo;</li><li>familiari ignari;</li></ul>



<p>Poiché, nel corso del racconto, mi sembrava di avere avvertito &#8211; oltre all’estremo senso di solitudine &#8211; una particolare nota di risentimento nei confronti di qualcuno in particolare, quando fu il mio turno, chiesi quale fosse stato l’eventuale contributo/sostegno delle amicizie durante l’accaduto. La risposta fu raggelante: dopo essersi confidata e avere chiesto aiuto, la ragazza era stata rimproverata aspramente per la sua “attitudine” al lamento e per l’incapacità di risolvere autonomamente i propri “problemi”, fino ad essere abbandonata e ritrovarsi completamente sola all’interno del gruppo dei pari. Avendo cura di sottolineare quanto,questo,fosse stato determinanterispetto alla sua incapacità di reagire ai soprusi e denunciarli, nonché nel costringerla ad “accettare” il ruolo di vittima, l’unico rimasto a disposizione.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>L’età scolare, che attraversa quasi tutta quella evolutiva, è fondamentale per strutturare l’identità e l’acquisizione delle necessarie competenzeemotive e sociali, per instaurare relazioni interpersonali positive.</p>



<p>Ferite come questa (e non sto parlando solo del bullo) possono procurare “danni esistenziali” difficili da superare e il dolore ancora vivo della ragazza ne è una prova evidente.</p>



<p>La risposta e l’attenzione del contesto sociale-amicale in cui la vittima vive sono fondamentali, tanto da determinarne l’esito (positivo/negativo) e la soluzione.</p>



<p>L’isolamento; la perdita delle amicizie; il disinteresse; la mancanza di attenzione da parte degli adulti (familiari, insegnanti), sono le armi più potenti a disposizione del bullo: disarmiamolo.</p>



<p>PierAnnaPischedda</p>



<p class="has-regular-font-size"></p>
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		<title>Il bullismo omofobico</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/31/il-bullismo-omofobico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bullismo]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questi giorni, mentre si profila l’ennesimo stop alla proposta di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo (Ddl. 1052, 2013, già approvata alla camera e in attesa di calendarizzazione al Senato) e le aggressioni di stampo omofobo riempiono giornalmente le pagine della cronaca, parlare di bullismo omofobico (delle conseguenze) e capire di cosa si tratta, potrebbe essere di aiuto. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>In questi giorni, mentre si profila l’ennesimo stop alla proposta di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo (Ddl. 1052, 2013, già approvata alla camera e in attesa di calendarizzazione al Senato) e le aggressioni di stampo omofobo riempiono giornalmente le pagine della cronaca, parlare di bullismo omofobico (delle conseguenze) e capire di cosa si tratta, potrebbe essere di aiuto.</p>



<span id="more-740"></span>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Per omofobia si intende una <em>paura irrazionale, l’odio, l’intolleranza e il disagio </em>nei confronti di persone con un orientamento omosessuale. (G. Weinberg, 1972)</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Questa forma di bullismo è, quindi, caratterizzata dal fatto che:</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; è rivolta alla dimensione del Sé psicologico e sessuale dell’individuo;</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la persona che ne viene fatta oggetto incontra enormi difficoltà nel chiedere aiuto (soprattutto se si tratta di bambini/ragazzi). La paura “dell’anormalità”, di un’eventuale “cura”, i vissuti di ansia e vergogna nei confronti dei genitori fanno sì che si cerca in tutti i modi di nascondere gli abusi;</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la problematicità di individuare, fra i coetanei/amici,la figura a cui rivolgersi per chiedere sostegno e aiuto (l’ipotetico difensore rischia di essere equiparato alla vittima, “lo difendi perché lo sei anche tu”).</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Sappiamo che il comportamento del bullo è spesso frutto di un disagio relazionale dello stesso, un modo sbagliato di reagire a paure e insicurezze relative alla propria, di “normalità”. Più il bullo si sente impaurito e insicuro, più si accanisce contro l’altro per soffocare/coprire il suo senso di inadeguatezza, la stessa che “rimprovera” alla vittima.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Il bullismo omofobico si contraddistingue, quindi, per un elevato livello di pericolosità/dannosità.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Le sue conseguenze possono essere terribili, soprattutto nel caso di un gruppo dei<em> pari</em> che<em>attacca, perseguita, scredita, aggredisce, insulta, isola</em> il coetaneo &#8211; “portatore della diversità”(vera o presunta) &#8211; &nbsp;in un periodo evolutivo (delicato e rilevante) come quello adolescenziale, con le immaginabili ripercussioni.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">In ultima analisi,</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il bullismo omofobico risente fortemente delle influenze culturali e sociali;</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; colpisce le dimensioni profonde dell’identità sessuale e di genere;</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; è causa di condotte suicidarie frequenti (specialmente tra gli adolescenti).</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Per contrastare il fenomeno e le gravi conseguenze è necessario un cambio di passo nell’educazione delle fasce giovanili.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Occorre insegnare il rispettodelle differenze, nell’ottica di una valorizzazione delle stesse.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Le differenze rappresentano e sono una risorsa personale e sociale.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">Non possiamo però illuderci che questo possa bastare.</h1>



<h1 class="has-regular-font-size wp-block-heading">In realtà, i primi chiamati a crescere siamo noi adulti, noi genitori, primi modelli di riferimento dei figli.</h1>



<p>Non èpensabile di proteggere/preservare i figli da tali violenze e discriminazioni se noi stessi ne siamo i primi portatori.</p>



<p>PierAnnaPischedda</p>



<p class="has-regular-font-size"></p>
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		<title>LA LEGGE N. 69 DEL 19 LUGLIO 2019 O IL CODICE ROSSO (2a parte) &#8211; LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/26/la-legge-n-69-del-19-luglio-2019-o-il-codice-rosso-2a-parte-le-nuove-fattispecie-di-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 09:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza domestica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come detto nel precedente articolo, che voleva essere una sorta di introduzione alla L. n. 69 del 19.07.2019 “Codice rosso”, la legge ha introdotto nel codice penale vigente una serie di nuovi reati, che in sintesi e di seguito si esaminano. Art. 387 bis cp &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; L’art. 4 della L. n. 69/2019 introduce l’art. 387 bis cp VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Come detto nel precedente articolo, che voleva essere una sorta di introduzione alla L. n. 69 del 19.07.2019 “Codice rosso”, la legge ha introdotto nel codice penale vigente una serie di nuovi reati, che in sintesi e di seguito si esaminano.</p>



<span id="more-737"></span>



<p><strong>Art. 387 bis cp</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’art. 4 della L. n. 69/2019 introduce l’art. 387 bis cp <strong>VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA</strong></p>



<p>La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, essendovi legalmente sottoposto, viola gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le citate misure cautelari.</p>



<p>Sono queste ultime misure emesse su autorizzazione del PM dalla PG (Polizia Giudiziaria) in caso di urgenza o di determinati gravi delitti (tutti quelli contemplati dagli artt. 600 e segg. cp e 570, 571, 572, 582), ove sussistano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.</p>



<p>L’introduzione dell’art. 387 bis cp colma una grave lacuna legislativa e ottempera a un obbligo internazionale quale quello di <strong>sanzionare la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione</strong>, prima sanata dalla sostituzione con una misura cautelare più severa.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>



<p><strong>Art. 558 bis cp</strong></p>



<p>La norma è rubricata <strong>COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO</strong></p>



<p>Ottempera all’art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare la repressione penale delle condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio o nell’attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. La pena è da uno a cinque anni, aumentata fino a un terzo se la vittima è minore di 18 anni, elevata da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi a danno di minore di 14 anni.</p>



<p>La disposizione nasce da numerosi fatti di cronaca in cui giovani minorenni di solito immigrate o di seconda generazione venivano costrette con la forza e l’inganno a contrarre matrimonio con persone della loro nazione di origine, anche mai conosciute.&nbsp;</p>



<p><strong>Art. 583 quinqiues cp</strong></p>



<p>Dopo i gravi fatti a danno di Lucia Annibali e di Gessica Notaro, il legislatore introduce nel codice penale il reato rubricato <strong>DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERSONALI</strong></p>



<p>La novità non consiste solo nel considerevole aumento della pena edittale, ma nell’averlo svincolato come reato autonomo da quello delle lesioni personali.</p>



<p>E’ il comportamento di chi, respinto o reduce dalla fine di un rapporto affettivo, getta acidi o sostanze chimiche simili sul volto della vittima deturpandolo e deformandolo in modo permanente, a nulla valendo i successivi interventi medici tesi a rettificare il volto o l’aspetto della vittima.</p>



<p>La reclusione è da otto a quattordici anni e si accompagna alla interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>



<p><strong>Art. 612 ter cp</strong></p>



<p>Traducendo dall’inglese potremmo definirlo “vendetta pornografica” o “pornografia di vendetta”.</p>



<p>E’ il reato cd <strong>“revenge porn”</strong> riferibile alle condotte illecite di quei soggetti che diffondono immagini sessualmente rilevanti di una persona come ritorsione o vendetta nei suoi confronti.</p>



<p>Triste il richiamo alla vicenda della povera Tiziana Cantone, poi morta suicida, la rubrica della norma è <strong>DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI</strong>.</p>



<p>Due le fattispecie incriminatrici:</p>



<p><strong>1° comma</strong>:&nbsp; chiunque , dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, <strong><u>senza il consenso delle persone interessate</u></strong>, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 5.000,00 a € 15.000,00.&nbsp;</p>



<p><strong>2° comma:</strong>&nbsp; chi, dopo avere ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde <strong>senza il consenso delle persone interessate al fine di recare loro nocumento</strong> (REVENGE PORN).</p>



<p>Il Dolo è Specifico (recare nocumento).</p>



<p>La fattispecie è aggravata <strong>a)</strong> se i fatti sono commessi da coniuge, anche separato o divorziato, <strong>b)</strong> da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, <strong>c)</strong> se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, <strong>d)</strong> se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o a donna in stato di gravidanza (l’aggravante è speciale e comporta un aumento di pena da un terzo alla metà rispetto a quella edittale).</p>



<p>Qualche aspetto processuale importante.</p>



<p>Il delitto è punito a <strong>querela</strong> della persona offesa entro il termine di sei mesi e la querela non è rimettibile, e si procede quindi di ufficio, nei casi aggravati sopra visti o quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.</p>



<p>La prossima volta esamineremo gli inasprimenti e le modifiche sanzionatorie apportate alle fattispecie già esistenti nel codice penale.</p>



<p>Maria Lovito (avvocata del Foro di Matera)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge 194, come ostacolarla e negare il diritto di autodeterminazione delle donne</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/25/legge-194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 15:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[maanchebasta]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza domestica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali (24/03/2021), l’Italia contravviene continuamente l’articolo 11 della Carta Sociale Europea, riguardo il diritto delle donne di interrompere una gravidanza. Come? Non adottando le misure necessarie (art. 9, legge 194/1978) al fine di garantire la mobilità regionale del personale non obiettore di coscienza; Continuando ad assumere ginecologi obiettori di coscienza a discapito del servizio; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/25/legge-194/">Legge 194, come ostacolarla e negare il diritto di autodeterminazione delle donne</a> proviene da <a href="https://www.laboratoriodelpossibile.it">Laboratorio Del Possibile</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali (24/03/2021), l’Italia contravviene continuamente l’articolo 11 della Carta Sociale Europea, riguardo il diritto delle donne di interrompere una gravidanza. Come?</p>



<span id="more-731"></span>



<ul class="wp-block-list"><li>Non adottando le misure necessarie (art. 9, legge 194/1978) al fine di garantire la mobilità regionale del personale non obiettore di coscienza;</li><li>Continuando ad assumere ginecologi obiettori di coscienza a discapito del servizio;</li><li>Costringendo il 5% delle donne a recarsi in una regione differente da quella di appartenenza per effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza.</li><li>Consentendo una forte disparità a livello regionale e locale nell&#8217;accesso al servizio e un numero <strong>inadeguato</strong> di personale non obiettore;</li><li>Non comunicando dati precisi sull’andamento del servizio; in particolare sulle percentuali di IVG che <strong>non è stato possibile</strong> praticare per l&#8217;insufficiente disponibilità di personale medico non obiettore.</li></ul>



<p>Il Consiglio d&#8217;Europa ha inoltre chiesto al Governo di fornire i dati sugli aborti clandestini e sul numero di obiettori di coscienza tra farmacisti e personale dei centri di pianificazione familiare.</p>



<p>Dulcis in fundo, la condizione creata dalla pandemia da covid-19, ha reso l&#8217;accesso all&#8217;interruzione volontaria di gravidanza ancora più problematica a causa della sospensione del servizioin molti ospedali e alla permanenza di regole restrittive (nonostante le direttive del Ministero della Salute) rispetto alla contraccezione d’urgenza (aborto farmacologico).</p>



<p>A questo punto, qualche domanda/riflessione è d’obbligo:</p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>In qualestato democratico serio troviamo strutture pubbliche con operatori a mezzo servizio che non vengono de-mansionati, mafanno pure carriera (principale motivo, tra l’altro, per cui si dichiarano obiettori)?</li><li>Nella sostanza, in cosa consiste quest’obiezione di coscienza? Conosco persone che hanno perso il diritto di voto per avere interrottoil servizio militare, costoro invece, non solo non si licenziano (la pecunia innanzitutto), ma vengono premiati.</li><li>Se la coscienza non permette loro di ottemperare ad una legge dello stato perché continuare ad occupare un posto statale (o pagato dallo stato)?</li><li>E noi cittadini, perché dobbiamo pagare per intero un servizio a metà?</li><li>Stessa storia per i farmacisti obiettori (ma fatemi il piacere): si rinunciaalla licenza e si apre una parafarmacia.</li><li>Per non parlare del personale obiettore (roba da matti) dei centri di pianificazione familiare: andassero ad esercitare nelle sagrestie e nei centri privati.</li><li>Ho invece l’impressione che anche in questo caso (per non smentirci) siamo stati capaci di creare una variante italica dell’obiezione di coscienza: “difendo” i miei valori, nego un diritto/servizio garantito dalla legge, ma non per questo lascio il posto (e la carriera) a chi il diritto lo intende onorare.</li></ol>



<p>Come è possibile che uno stato (serio, maturo, indipendente e laico)<strong> garantisca (e premi)</strong> chi di fatto rigetta le sue leggi e<strong>neghi</strong> ai cittadini il diritto di beneficiare delle stesse?</p>



<p>Dall’Europa ci arriva quindi l’ennesimaconferma: il diritto di interrompere volontariamente una gravidanza con dignità e serenità è, in Italia, ancora una chimera.</p>



<p>#maanchebasta.</p>



<p>PierAnnaPischedda</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La vittima di violenza domestica</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/23/la-vittima-di-violenza-domestica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza domestica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo la Vittimologia, la branca della Criminologia che“indaga sulle reazioni e sugli atteggiamenti della vittima di reato e sull’interrelazione tra questa e il soggetto agente”,l’acquisizione della condizione di vittima da parte di un soggetto (consapevole o meno) prende il nome di vittimizzazione, distinguendone tre tipi. Vittimizzazione primaria:nel caso in cui sussista una relazione con l’autore; Vittimizzazione secondaria: se causata dalle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Secondo la <strong>Vittimologia</strong>, la branca della Criminologia che“indaga sulle reazioni e sugli atteggiamenti della vittima di reato e sull’interrelazione tra questa e il soggetto agente”,l’acquisizione della condizione di vittima da parte di un soggetto (consapevole o meno) prende il nome di<em> vittimizzazione, </em>distinguendone tre tipi.</p>



<span id="more-728"></span>



<ul class="wp-block-list"><li><em>Vittimizzazione primaria</em>:nel caso in cui sussista una relazione con l’autore;</li><li><em>Vittimizzazione secondaria</em>: se causata dalle spire dell’iter giudiziario e processuale;</li><li><em>Vittimizzazione terziaria:</em> nel caso in cui l’autore rimanga ignoto o venga assolto.</li></ul>



<p>La vittima di violenza domestica è un particolare tipo di vittima:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>&nbsp;può non essere visibile agli occhi degli altri;</li><li>essa stessa potrebbe non essere consapevole della sua condizione;</li><li>potrebbero passare anni prima di esserne cosciente;</li></ul>



<p>Con il termine<strong><em>Violenza domestica</em></strong>si definiscono “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.” (Convenzione di Istanbul)</p>



<p>La definizione rende merito alla natura composita di questo<strong> reato</strong>.</p>



<p>In effetti, l’universo <em>violenza domestica </em>ècomplesso, multidimensionale e sfaccettato e comprende la violenza <em>Fisica;Economica; Psicologica (violenza nelle relazioni intime); Assistita. </em>Un mix micidiale e devastante.</p>



<p>La vittima di violenza domestica è una persona che si trova imprigionata in una relazione con un partner che agisce comportamenti violenti, distruttivi e di controllo per mantenere un legame a lui vitale.&nbsp;</p>



<p>Un legame che (almeno inizialmente) sembra procedere in maniera felice ed equilibrata ma, probabilmente a causa di un fattore scatenante (un lutto, la perditadel lavoro…ma anche molto meno) sideteriora rapidamente.</p>



<p>Conseguenze.</p>



<p>Si parla, in questo senso, di una persona sottoposta per mesi, anni, decenni ad un logoramento quotidiano delle proprie <em>capacità-competenze-sicurezze</em>; privata dei suoi affetti e relazioni amicali (<em>isolamento affettivo e sociale</em>); delegittimata e umiliata di fronte ai figli. Una persona, che a fronte di ciò,potrebbe convincersi della veridicità delle accuse e ritenere sé stessa causa del problema, colpevole e non vittima.</p>



<p>Detta tortura sistematica ne fanno un essere umano in balia di difficoltà e incertezze che si manifestano soprattutto con un senso generalizzato di <em>impotenza</em>, di <em>inadeguatezza</em> e di <em>dipendenza</em> dall’aggressore.</p>



<p>Possiamo descrivere la realtà della vittima di violenza domestica come un’altalena.</p>



<p>Un’altalena che assume in maniera ambigua e contraddittoria i connotati di realtà distruttrice ma anche di realtà relazionale, valoriale e affettiva.</p>



<p>Come possono, questi due (antitetici) stati essere compresenti?</p>



<p>Innanzitutto, bisogna dire che l’obiettivo principale di ogni essere umano è quello di sopravvivere. Per fare questo, sviluppiamo specifiche difese, strategie, risorse.</p>



<p>Nel nostro caso, la vittima impara- &nbsp;mediante l’utilizzo dei meccanismi di difesa della <em>dissociazione, minimizzazione, negazione erazionalizzazione</em> a modificare una realtà altrimenti inaccettabile e insopportabile. Contemporaneamente, può essere in contatto con percezioni di sé e della realtà più autentiche, che portano a vissuti di impotenza, disperazione e senso di fallimento con conseguente compromissione del pensiero progettuale. Il risultato è lo sviluppo diun pensiero che condivide simultaneamente opinioni palesemente contraddittorie.</p>



<p>Grazie a questa capacità di adattamento la vittima riesce a subire/sopportare situazioni disumane anche per decenni. Chiaramente tutto ciò ha un costo altissimo e lascia ferite profonde nella personalità della vittima. Come una condizione psicologica che, seppur “liberata” dalla gabbia in cui è stata rinchiusa, rimane fortemente impregnata di una serie di paure, insicurezze, ambiguità, rabbia.</p>



<p>Si consiglia per questo di intraprendere un percorso con un professionista per <em>sanare-comprendere-elaborare-superare</em> l’accaduto e affrontare così, l’inizio di una nuova vita (per alcune la prima) lasciandosi il tragico passato alle spalle.&nbsp;</p>



<p>PierAnna Pischedda</p>
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		<title>LA LEGGE N. 69 DEL 19 LUGLIO 2019 O IL CODICE ROSSO</title>
		<link>https://www.laboratoriodelpossibile.it/2021/03/13/la-legge-n-69-del-19-luglio-2019-o-il-codice-rosso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laboratorio Del Possibile]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 09:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una sorta di bollino di precedenza, come accade nei pronto soccorso degli ospedali, alle indagini relative a casi di violenza domestica o di genere. Ecco cosa significa l’espressione Codice Rosso con cui la stampa e gli organi di informazione hanno voluto usare a designare la L. n. 69 del 19 luglio 2019. La rubrica della Legge di cui si vuole [&#8230;]</p>
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<p>Una sorta di bollino di precedenza, come accade nei pronto soccorso degli ospedali, alle indagini relative a casi di violenza domestica o di genere.</p>



<span id="more-723"></span>



<p>Ecco cosa significa l’espressione <strong><em>Codice Rosso</em></strong> con cui la stampa e gli organi di informazione hanno voluto usare a designare la <strong>L. n. 69 del 19 luglio 2019.</strong></p>



<p>La rubrica della Legge di cui si vuole fornire un inquadramento complessivo con una serie di articoli, di cui questo primo solo introduttivo, è <strong><em>“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”</em></strong>.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si compone di <strong>21 articoli</strong> che individuano una pluralità di reati attraverso cui si esercita la violenza domestica e di genere, in relazione alla quale <strong>la legge interviene sul sistema penale</strong> con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento penitenziario e alla disciplina extracodicistica comunque connessa alla tutela delle vittime di tale tipologia di reati.</p>



<p>Dal punto di vista del procedimento penale, la Legge si propone di</p>



<p>1. Velocizzare l’instaurazione del procedimento penale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>2. stringere i tempi di reazione dell’ordinamento nella fase delle indagini preliminari</p>



<p>3. accelerare la partenza del procedimento e adottare provvedimenti di protezione delle vittime.</p>



<p>Quanto al codice penale, mentre da una parte inasprisce le pene per reati di tal fatta già esistenti e/o ne rimodula aggravanti, dall’altra introduce nuovi reati (per ora li chiamiamo revenge porn e lesioni permanenti al viso).</p>



<p>Innova e potenzia alcuni istituti già esistenti nel nostro ordinamento per effetto dell’attuazione della <strong>Direttiva 2012 / 29/UE </strong>in tema di protezione e assistenza delle vittime di reato e introduce il nuovo istituto della trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.</p>



<p>La novella si pone in un’ottica di maggiore deterrenza attraverso l’introduzione di un ampio spettro di misure atte a <strong>contenere il pericolo di recidiva da parte dell’autore del reato.</strong></p>



<p>La legge si pone in continuità con gli obblighi normativi imposti agli Stati che hanno ratificato <strong>la Convenzione</strong><strong> di Istanbul (2011)</strong>, la quale pone l’obiettivo di proteggere le vittime e di promuovere con strumenti processuali adeguati, rapidi ed efficaci, i&nbsp;&nbsp; procedimenti a danno dei maltrattanti.</p>



<p>Anticipa l’adozione della Legge citata la oramai storica <strong>sentenza n. 41237/2014 emessa il 2 marzo 2017 da CEDU sez. I nella causa Talpis c.Italia,</strong> che ha evidenziato la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi a questa categoria di reati.</p>



<p>Questo il principio di diritto espresso dalla Corte internazionale.</p>



<p>Il ritardo con cui l’autorità competente, alla quale era stato denunciato un caso di violenza domestica, adotta le misure necessarie a tutelare la vittima integra la violazione dell’art. 2 CEDU relativo al diritto alla vita, perché priva di effetto la denuncia della violenza medesima. Viola l’art. 3 CEDU per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione il lungo periodo di inattività da parte dell’autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso.&nbsp;</p>



<p>Nei prossimi articoli, procederemo a delineare i diversi contenuti della novella e le disposizioni di merito e processuali che sono state così introdotte nel nostro ordinamento.</p>



<p>Per ora ci basti considerare che la dottrina maggioritaria ha salutato con ovvie perplessità l’adozione della legge, da più parti vista come strumento per sopire l’esplosione emozionale di alcune vicende mediatiche.</p>



<p>La pratica ci insegna che, molto spesso, le norme pensate dal Legislatore sull’onda dell’emozione suscitata dalla cronaca non risultano così solide e concretamente efficaci all’atto pratico né giuridicamente del tutto condivisibili.</p>



<p>La norma è ancora molto “giovane” ed è obbiettivamente&nbsp;presto per fare un bilancio.</p>



<p>Solo la pratica attuazione del&nbsp;<em>CODICE ROSSO</em>&nbsp;ci permetterà tra qualche tempo di valutare l’efficacia della Legge che lo ha introdotto. </p>



<p>(Maria Lovito &#8211; Avvocata del Foro di Matera)</p>



<p></p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>Il Codice rosso – Guida operativa alla L. n. 69 del 2019, V. Casalnuovo e S. Colella, La Tribuna, collana diretta da Luigi Viola</li><li>Famiglia e Diritto n. 7/2020 Il cd Codice rosso sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Paolo Pittaro, Opinioni Codice Penale</li></ol>
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