GRATUITO PATROCINIO E COMPENSO AL CTU. Incostituzionale l’art.131 TU Spese Giustizia *

Gli onorari e le indennità dovuti a CTU, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall’erario.

 Corte Costituzionale Sentenza n. 217/2019

Così ha finalmente chiarito la Corte sulla questione del pagamento degli ausiliari nel processo quando la parte è ammessa a godere del patrocinio delle spese a carico dello Stato.

Questione dibattuta tra avvocati e magistrati e spesso causa di abbandono dei giudizi allorquando la parte, ammessa al gratuito patrocinio, si vedeva costretta al pagamento diretto di spese per la stessa difficilmente sostenibili, soprattutto se doppiate da quelle del consulente di parte, figura necessaria alla difesa nel sub procedimento peritale. 0

Gratuito patrocinio e compenso al CTU. Incostituzionale l'art. 131 TU Spese GiustiziaLa Corte Costituzionale Sentenza n. 217 depositata in data 1 ottobre 2019 modifica parzialmente il precedente indirizzo e dichiara incostituzionale l’art. 131 del Testo Unico Spese di Giustizia.

La norma del DPR 115/02 stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato siano prenotati a debito se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali per vittoria della causa conclusiva del giudizio o per revoca dell’ammissione.

L’art. 131 prescrive quanto segue:

ART. 131 Effetti dell’ammissione al patrocinio

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. (…)  Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Il terzo comma prevede per gli onorari dovuti al CTP e al CTU la prenotazione a debito se non è possibile ottenere il pagamento dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Quindi la prenotazione a debito risulta possibile solamente dopo il tentativo di recupero del credito.

Secondo la Corte Costituzionale tale norma ” … risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti,tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente“.

E ancora: “L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario“.

Conclude con la seguente dichiarazione di incostituzionalità:

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.  

* Professione Giustizia , 2 ottobre 2019


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