Mi occupo quotidianamente di vittime di violenza domestica, di genere, bullismo.
Quotidianamente assisto all’assenza delle istituzioni, all’indifferenza, alla paura dei suoi rappresentanti, fino ad arrivare alla vera e propria violenza istituzionale agita direttamente.
In questi anni di ascolto e di sostegno, mi sono resa conto di stare assistendo ad una magistrale operazione di restaurazione e culturale e di potere (vedi #patriarcato) brillantemente portata a termine.
Possiamo anche individuare una data spartiacque: il 2006. L’anno in cui viene votata una legge che all’apparenza sembra un ulteriore passo verso una gestione migliore delle separazioni fra coppie con figli.
In realtà, col senno di poi, è probabile che il vero intento fosse ben altro.
Dico questo in quanto, visti i risultati e le modalità con i quali li stessi vengono ottenuti, la legge si sia rivelata un vero fallimento.
Anzi no.
In realtà, è stata efficacissima per essere riuscita a neutralizzare (per usare un eufemismo) alcuni interventi legislativi precedenti – quali
- La Legge 149 del 2001 “il genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” (art. 37 in particolare); Sugli interventi giudiziari urgenti per allontanare dalla residenza familiare chi agisce violenza;
- La Legge 154 del 2001 “coniuge o convivente che ha tenuto una condotta che è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”;
Due strumenti specifici, in ambito civile, per ottenere un provvedimento inibitorio di allontanamento nelle mani del giudice ordinario e minorile.
Ebbene, la legge 54/2006 con un singolo termine, bi-genitorialità, è riuscita a cancellare l’esistenza della violenza domestica e degli abusi sui minori.
Idem per quanto riguarda la Direttiva UE n. 29 del 2012 “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” esigenze specifiche di protezione, prima fra tutte quella di mantenere il loro contesto abitativo e la continuità con il loro ambiente (scuola, gioco, ambiente, affetti, amicizie, abitudini…).
Ma come è stato possibile tutto questo?
Semplice, soppiantando il “bene supremo del minore”, il famoso “best interest of child” con una visione “adultocentrica” dei bisogni.
Nello specifico, dei bisogni del genitore fino a quel momento “meno accudente” e più a rischio di essere quello “meno preferito” dai figli.
La separazione, il divorzio, rappresentano il fallimento di un progetto esistenziale che rischia di lasciare ferite e strascichi importanti se non elaborato.
Mi riferisco al possibile senso di frustrazione, umiliazione, rimpianto, rancore (e tanto altro) che contribuiscono a formare le inevitabili – fisiologiche – dinamiche conflittuali. Niente però, che una coppia di adulti capaci di scindere la loro funzione genitoriale dal non essere più compagni di vita non possa gestire e superare in un tempo ragionevole.
La situazione cambia quando invece ci troviamo di fronte a due adulti con notevoli difficoltà nel gestire quelle che vengono definite dinamiche “altamente conflittuali” (qualsiasi cosa si intenda con questo termine) o – peggio – in presenza di violenza domestica e abusi su minori.
La legge 54/2006, quantomeno nell’interpretazione letterale del concetto di bi-genitorialità genera problemi a prescindere; genera conflitti in assenza degli stessi e non tutela mai il bene supremo del minore, trasformato in un “pendolare affettivo con trolley al seguito”, costretto a spostarsi continuamente con un conseguente stravolgimento totale della sua quotidianità e serenità.
Nel migliore dei casi il sistema, nella persona degli attori chiamati ad occuparsi di tali tematiche con professionalità e competenza, presenta numerosi deficit in ogni suo ganglio. Ciò porta ad un’inefficienza diffusa e trasversale per cui “tutti colpevoli nessuno colpevole”, ma anche ad una autoreferenziale difesa d’ufficio.
Un sistema incapace di ammettere errori (e questo ne certifica la debolezza) e di mettersi in discussione a discapito della propria funzione e delle parti in causa.
Infine, dobbiamo registrare atteggiamenti e (non buone) prassi che con generosità definiremo discutibili.
Quanto il sistema sia #consapevole di essere la causa principale di #vittimizzazionesecondaria non è chiara.
Come non è chiaro in che modo dovremmo considerare/definire la mancanza di formazione dei Giudici, dei Servizi Sociali, degli Avvocati, degli Psicologi Forensi, delle Forze dell’Ordine (et altri) a distanza di 12 anni dalla ratifica della Convenzione di Istanbul. Mera incapacità/impreparazione o dolo?
Avremmo anche bisogno di conoscere la ragione plausibile per l’assenza nel nostro Codice Penale di un reato specifico di violenza domestica, di cui il legislatore sembra non sentire nessuna necessità.
Per non parlare del perché nei corsi universitari si insegnino teorie suggestive quanto squalificate e disconosciute dalla comunità scientifica internazionale. Teorie che formano professionisti incapaci (per usare un eufemismo) di riconoscere la violenza domestica e gli abusi sui minori.
Dovremmo darci una spiegazione rispetto alla nascita come funghi di case famiglia dove “inviare” – previo prelievo coatto – minori (con conseguenze devastanti per la loro salute e sviluppo psico-emotivo) la cui unica colpa è di essere stati procreati da un genitore (assente/inadeguato/rancoroso/vendicativo/violento/abusante.
In compenso, stiamo assistendo alla proliferazione di una serie di figure che si distinguono per inutilità se non pericolose (per il bene supremo del minore, si intende), ma puntualmente retribuite (Curatori, Tutori, Coordinatori genitoriali). Un mare di soldi che invece di essere utilizzati per migliorare – sotto forma di aiuto economico e di servizi – le famiglie in difficoltà o le vittime della violenza domestica, finiscono nelle tasche di figure professionali create appositamente all’uopo per rimpinguare redditi, per rinforzare amicizie e poteri, per costruire un bacino di voti.
Dulcis in fundo, la #violenzaeconomica (che, ricordiamo, è una delle forme di violenza domestica) a cui vengono sottoposte le vittime, obbligate a pagare Avvocati, Consulenti tecnici d’ufficio, Consulenti di parte, test psicodiagnostici; spese processuali.
A questo dobbiamo aggiungere i giorni di permesso; il lavoro che si perde a causa degli stessi; l’impossibilità di trovarne uno per non essere in grado di garantire una fascia oraria definita.
La maggior parte delle vittime sono costrette a chiedere dei prestiti e ad indebitarsi o a chiedere ai loro familiari (quando sono presenti) di farlo.
In ultima analisi, se la Convenzione di Istanbul venisse realmente applicata saremmo al paradosso che le prime ad essere condannate sarebbero proprio le istituzioni, al pari dei violenti e degli abusanti.
Dobbiamo però – per fortuna – registrare anche qualche isola felice in questo panorama desolante e mi riferisco precisamente alle Linee guida Procura della Repubblica di Tivoli. Linee Guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali /processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Linee Guida che a mio avviso dovrebbero essere adottate in qualsiasi Procura della Repubblica e di cui dobbiamo ringraziare il Procuratore Capo Francesco Menditto e la sua “squadra”.
Linee Guida che potrebbero rendere il diritto delle vittime ad essere riconosciute tali, ad essere protette e ad avere giustizia, più certo, come da Costituzione.
Cito tre punti, invitando tutti – professionisti in primis – a consultarle.
- Lo Statuto della vittima ovvero una rivisitazione complessiva del procedimento/processo penale che permette l’ingresso della parte offesa, prima ritenuta secondaria e – talvolta – persino estranea, in un processo diretto a garantire esclusivamente la tutela (essenziale) dei diritti dell’indagato/imputato.
- La Prospettiva di genere.Criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare nei reati di violenza contro le donne, l’appartenenza al genere maschile dell’agente reato e al genere femminile della vittima, per collocare in una precisa dinamica, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa ed evitare, così, di non cogliere l’effettivo movente discriminatorio e “cedere” così al desiderio di ricondurle a temporanei eccessi comportamentali, gli stessi che ritroviamo puntualmente nei titoli dei giornali.
- Presunzione di veridicità della persona offesa (art. 198 c.p.p.) per cui, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere – come del proprio convincimento – l’ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ovvero, in assenza di specifici e concreti elementi e fino a prova contraria, il giudice deve presumere che la persona offesa riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza. “Con specifico riferimento ai reati di violenza di genere caratterizzate da specifiche condotte (in assenza di testimoni) la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova quando la condizione di prostrazione, generata proprio dalla gravità o abitualità della violenza, la portano, nell’immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato rinforza il controllo dell’agente reato, dall’altro rende possibile la prosecuzione del reato. (Cass. Pen. VI, n. 31569/22; 14247/23)
Fermo restando che il pericolo più grande – attualmente – per una madre e dei figli vittime di violenza domestica sia rappresentata dalle inefficienze del Tribunale ordinario, da una certa mentalità diffusa che assomiglia – nei casi più esasperati – a quella mafiosa e – purtroppo – ad un “fattore parcelle” (professionisti) e un “fattore rette” (case-famiglia) che sembra influenzare certe decisioni altrimenti senza senso e contro ogni ragionevolezza.
PierAnna Pischedda, Psicologa
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