La Mediazione Familiare come strumento di superamento della crisi coniugale: origini, evoluzione e prospettive di riforma

(Francesca Ferrandi, avvocata e dottore di ricerca presso Università di Roma Tor Vergata – In L’Osservatorio sul diritto di famiglia Diritto e Processo–gennaio/aprile 2021)

Di seguito un breve sunto dell’interessante articolo di Francesca Ferrandi, avvocata e dottore di ricerca presso Università di Roma Tor Vergata – In L’Osservatorio sul diritto di famiglia Diritto e Processo – gennaio/aprile 2021.

La culla della mediazione familiare sono gli Stati Uniti e il Canada. Fu l’avv.o.J. Coogler a fondare verso la metà degli anni 70 la Family Mediation Association per fornire ausilio ai coniugi ad affrontare la separazione coniugale o il divorzio.

Si trattava, in sostanza, di aiutare i coniugi ad affrontare insieme i problemi derivanti dalla crisi del loro rapporto di coniugio per giungere a una soluzione comune dei problemi.

La sperimentazione di queste nuove tecniche di mediazione familiare si diffuse in Europa, dall’Inghilterra, alla Francia, dalla Germania e alla Spagna.

In Italia alla fine degli anni 80 vedono la luce i primi centri di mediazione familiare, fino alla entrata in vigore della L. n. 285 del 28.08.1997, seguita da DPR 13.06.2000, L.n. 154 del 5.04.2001 che ha introdotto nel codice civile l’art. 342 ter, fino alla ormai nota L. n. 54/2000, che, mentre introduce nel codice civile l’art. 155 sexies, riconosce la mediazione familiare come istituto che tenta, ove esperito con successo, di evitare al minore il trauma legato alla perdita del genitore e fa in modo che durante la separazione, i coniugi riescano a differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitore.

Il legislatore suggerisce, dunque, un percorso alternativo alla lite giudiziaria e si affida alla sensibilità e alla cultura del giudice civile. L’analisi della norma, peraltro lacunosa e intrisa di dubbi interpretativi, lascia dedurre che si tratta di un’attività esercitabile in epoca contestuale o successiva all’insorgere della crisi coniugale e che il mediatore, terzo estraneo ed esperto, è chiamato ad accompagnare i coniugi in un percorso di dialogo costruttivo e sereno, che ne favorisca i processi decisionali.

In ogni caso, che si tratti di mediazione endoprocessuale o preventiva, occorre che il giudice ravvisi l’opportunità di ricorrervi e che le parti prestino il loro consenso dopo loro personale audizione, non delegabile ai legali che le rappresentano.

Il sistema, per come va delineandosi, in ogni caso, non esclude che la cooperazione tra mediatori e avvocati possa rivelarsi fondamentale per la promozione della cultura della bigenitorialità, specie nelle situazione che appaiono meno conflittuali (ricordiamo che il ricorso alla mediazione è escluso in casi di violenza intrafamiliare).

L’autrice dell’articolo, mentre delinea i due tipi di modelli di mediazione (strutturato e terapeutico), chiarisce che il mediatore è un soggetto terzo, neutrale e imparziale, non ha interessi comuni con le parti e non dà giudizi. Egli guida le parti verso una stabilità ed un equilibrio psicoaffettivo di fronte alla crisi della affectio coniugalis.

All’indubitabile fallimento della Legge sull’affidamento condiviso, il cui spirito appare per lo più disatteso nelle aule giudiziarie, si affianca la scarsa diffusione di strumenti in grado di aiutare i coniugi nella definizione della loro crisi, laddove, al contrario, il ricorso alla mediazione familiare andrebbe incentivato come buona pratica per la realizzazione delle bi genitorialità. Si auspica una svolta culturale prima che normativa che rivaluti l’istituto e ne rimarchi la funzionalità per la riattivazione del dialogo genitoriale, libero da ogni tipo di condizionamento.


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