LEGGE N. 69 DEL 19 LUGLIO 2019 O CODICE ROSSO – La sospensione condizionale della pena e la partecipazione a specifici percorsi di recupero

L’art. 5 della L. n. 69/2019 ha arrecato una modifica all’art. 165 c. p. in materia di sospensione condizionale della pena che stabilisce gli obblighi per il condannato.

Il comma 5 del riformulato art. 165 cp, nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 572 e 609 bis e segg. cp, prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannanti per i medesimi reati.

La novità rimanda all’art. 17 della legge al nostro esame che incide pure in modo formalmente significativo sulla L. n. 354 del 26.07.1975 che disciplina l’ordinamento penitenziario e che, oggi, all’art. 13 bis contempla il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

Torna centrale il tema del ricorso ai programmi terapeutici a scopo preventivo che hanno l’obiettivo di attenuare il rischio di recidive connesse ai reati suddetti, purché detti programmi siano sempre accessibili su base volontaria e non costituiscano pregiudizio per i diritti di difesa.

La norma è lacunosa.

Non fornisce alcuna indicazione sui contenuti dei programmi terapeutici né sugli organi deputati all’elaborazione, a cui si aggiungano i problemi relativi al finanziamento dei programmi, stante anche la clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 21 L. n. 69/2019.

Ecco perché il legislatore ha “esternalizzato” il trattamento presso enti e associazioni di carattere privato previa sottoscrizione di apposite convenzioni con gli istituti penitenziari.    

Per capire quale sia lo stato dell’arte in punto, di seguito si riporta un breve sunto intitolato Programmi per gli autori dei reato disponibile sul sito istituzionale dell’ ISTAT

Nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 è prevista l’attivazione di percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza contro le donne. Infatti il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO), come raccomandato nell’art. 16 della Convenzione di Istanbul, riserva specifiche risorse per il sostegno di programmi di prevenzione, recupero e trattamento per uomini maltrattanti per prevenire la recidiva e per favorire l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

In questo ambito di impegno, altresì, il Ministero della giustizia pone attenzione alla formazione sui diversi modelli di trattamento intramurale, sui protocolli e le buone pratiche per ridurre la recidiva anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti esterni all’Amministrazione e il consolidamento e lo sviluppo di collegamenti e sinergie col territorio.

L’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali – Consiglio nazionale delle ricerche (IRPPS – CNR), sulla base dell’accordo con il DPO che ricade nelle attività definite dal Piano nazionale antiviolenza, ha svolto la mappatura dei programmi per maltrattanti.

Al 31 dicembre 2017 sono risultati attivi 54 programmi di trattamento, il 17% dei quali con più di una sede, per un totale di 69 punti di accesso sul territorio nazionale, concentrati maggiormente nel Nord Italia.

Gli uomini che hanno contattato il programma nel corso del 2017 sono 1.199 e quelli in carico 1.214. Tra questi ultimi, i nuovi ingressi registrati nell’anno sono pari a 573 uomini, mentre 339 sono coloro che hanno terminato il trattamento, sia condividendo la decisione con l’equipe sia per scelta autonoma. L’accesso avviene generalmente per invio da parte di altri servizi (circa 6 casi su 10), mentre è volontario per 4 uomini ogni 10.

Più del 70% dei programmi offre a titolo gratuito l’ascolto telefonico e l’orientamento ai servizi del territorio, mentre più della metà offre sostegno psicologico (consulenza psicologica nel 67% e psicoterapia nel 52% dei casi). Il sostegno alla genitorialità è offerto a titolo gratuito da più della metà dei programmi (54%). Vi sono però casi in cui le prestazioni sono a pagamento, in particolare la psicoterapia e il sostegno alla genitorialità.

In generale, le analisi hanno evidenziato una distribuzione territoriale ancora eterogenea, un numero medio di prese in carico basso, la difficoltà ad instaurare collaborazioni con i centri antiviolenza e un basso livello di standardizzazione delle procedure seguite, compresa la valutazione del rischio.

Per saperne di più

  • CNR – IRPPS Rapporto n. 2 I programmi di trattamento per autori di violenza, 2017 (pdf)

Giovi ricordare, infine, che il 26 marzo 2020 è stata presentato in Senato il DDL avente lo scopo di istituire centri ascolto per uomini maltrattanti

Maria Lovito

(avvocata del Foro di Matera)  

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