Il maltrattante e le peculiarità che il legislatore (ancora) ignora

Dall’entità delle pene (risibili) e dagli strumenti previsti come deterrenti (ammonimento e diffida), passando per le misure alternative di detenzione (braccialetto elettronico, domiciliari), possiamo affermare – senza tema di smentita – quanto il legislatore non sia effettivamente consapevole delle caratteristiche del reato di maltrattamenti e delle peculiarità dell’agente reato. 

Quanto non sia consapevole delle fragilità, che lo “motivano” e spingano ad agire tali condotte, che lo porteranno a reiterare il reato con chiunque abbia la disgrazia di intraprendere con il nostro una relazione intima. 

In realtà, senza un percorso serio e lungo di psicoterapia, il maltrattante/agente reato rimarrà tale e quale, con percentuali di recidiva altissime. 

Una mina vagante perpetua. 

Anche a distanza di anni – e se ne avrà occasione – continuerà nella sua azione di violenza domestica esplicitata nelle sue varie declinazioni (psicologica, economica, fisica, assistita, vicaria). 

Per questo, la vittima non è mai al sicuro;

Per questo, raggiungere la serenità rappresenta un’illusione (a meno di una dipartita del nostro eroe);

Per questo, sarà difficile elaborare e superare un trauma che è sempre dietro l’angolo, in agguato;

Per questo, avremmo bisogno di un #reato specifico di #violenzadomestica;

Per questo, avremmo bisogno della reale applicazione della #ConvenzionediIstanbul, a 11 anni dalla sua ratifica ancora sconosciuta ai più, #Giudici, #PubbliciMinisteri, #Avvocati, #AssistentiSociali, #Psicologi, #PersonaleSanitario, #ForzedellOrdine, nessuno escluso. 

Fino a che questo non avverrà, nessuna vittima potrà tornare a vivere una vita degna di essere chiamata tale. 

Nel contempo, invece, l’agente reato potrà godere di tutte le garanzie del nostro codice penale che, aggiunte alla durata dei processi (di cui nessuno dei Ministri della Giustizia che si avvicendano, si occupa), possiamo definire – di fatto – impunità. 

Un agente reato che continua a pensare alle sue fragilità, ai suoi lati oscuri, come conseguenza diretta del comportamento di terzi alias la malcapitata di turno e/o le malcapitate di ieri, in particolare se ha condiviso con loro la procreazione di vite. 

Un esempio? Anche il versamento del mantenimento per un figlio (a distanza di 12 anni e dopo varie condanne penali) diventa un motivo di occasione per infastidire   un’ex compagna che dopo avere passato l’inferno insieme ai figli, si è ripresa la sua vita, lasciandolo al suo infelice destino.

Lui invece no, lui sta ancora là a cercare di ricostruire dinamiche patologiche e violente senza le quali si sente perso e inutile.  

Lui sta ancora là, nel tentativo di ripristinare il controllo di quella vita a cui non ha più accesso.

Lui sta ancora pervicacemente là, a pensare di essere la vittima e non l’aguzzino. 

Un condannato per maltrattamenti rimane un maltrattante anche dopo avere estinto la pena se, contemporaneamente ad essa, non porta avanti un percorso di consapevolezza del suo operato e delle cause che lo hanno portato ad essere tale. 

E il legislatore dovrebbe (finalmente) aprire gli occhi e tenerne conto.

PierAnna Pischedda, Psicologa

                   

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